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Sez. L, Sentenza n. 2049 del 03/04/1982 (Rv. 419912 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RAGIONI PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1982-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419912-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RAGIONI PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

Nel caso di licenziamento individuale per ragioni produttive e organizzative ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il datore di lavoro ha l'Onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, non soltanto la sussistenza delle ragioni che giustificano il licenziamento, ma anche l'impossibilità di mantenere in servizio il lavoratore licenziato mediante utilizzazione dello stesso in altro settore dell'azienda, anche con attribuzioni diverse da quella per le quali era stato assunto, costituendo tale impossibilità un estremo integratore della legittimità del licenziamento. (V 5709/79, mass n 402306; (Conf 4386/80, mass n 408259; (Conf 4161/80, mass n 408041; (Conf 4775/79, mass n 401365).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)