Sez. 6, Sentenza n. 22705 del 16/04/2009 Ud. (dep. 29/05/2009) Rv. 244175 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Intercettazioni eseguite per la cattura del latitante - Utilizzazione nel procedimento per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. - Applicazione dei limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
I limiti previsti dall'art. 270, comma primo cod. proc. pen. per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi non si applicano al procedimento attinente al reato di procurata inosservanza di pena commesso in favore del condannato latitante, qualora le intercettazioni siano state disposte ai sensi dell'art. 295, comma terzo cod. proc. pen.. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il procedimento de quo non può considerarsi "diverso" rispetto all'ambito operativo in cui si è svolta la ricerca del latitante, presentando con esso evidenti profili di connessione storica e funzionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295 com. 3, Cod. Pen. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)