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Sez. L, Sentenza n. 8861 del 14/08/1991 (Rv. 473525 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Obiettivo stato d'incertezza sulla includibilità di un determinato emolumento - Interesse del lavoratore all'azione di accertamento sul punto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473525-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

È ammissibile anche in costanza di rapporto, in quanto fondata su di un idoneo interesse ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., l'azione di accertamento del lavoratore volta ad ottenere il superamento di un obiettivo stato d'incertezza (non altrimenti eliminabile) circa la computabilità o no di un determinato emolumento (come il compenso per lavoro continuativo) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, atteso che di tale trattamento solo l'esigibilità è rinviata alla cessazione del rapporto e tenuto altresì conto della possibilità del lavoratore di richiederne un'anticipazione ex art. 2120, sesto comma e segg., cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)