Sez. L, Sentenza n. 24366 del 01/12/2010 (Rv. 615871 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Controversia di lavoro - Domanda di pagamento di retribuzioni proposta in primo grado a titolo di risarcimento da illegittima applicazione di sospensione cautelare - Domanda di pagamento di dette retribuzioni sulla base di previsione contrattuale collettiva - Domanda nuova per modifica di "causa petendi" - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Nel processo del lavoro, qualora il lavoratore - in correlazione con la sospensione cautelare subita, di cui deduca l'illegittimità - abbia richiesto, in primo grado, il pagamento delle retribuzioni a titolo di risarcimento da illegittima applicazione della detta sospensione, costituisce domanda nuova per modificazione della "causa petendi", come tale inammissibile in appello, quella, avanzata per la prima volta in secondo grado, di pagamento delle retribuzioni a titolo di adempimento contrattuale, essendo il diritto alle stesse previsto da un articolo del CCNL di categoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)