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Sez. 6, Sentenza n. 6858 del 17/01/2007 Cc. (dep. 16/02/2007) Rv. 235629 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Riconosciuta incompetenza del giudice che ha disposto l'applicazione della misura cautelare - Potere del tribunale del riesame di annullare la misura per ritenuta insussistenza di urgenti esigenze cautelari - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235629-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il riconoscimento, da parte del tribunale del riesame, dell'incompetenza del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, non comporta la possibilità, per lo stesso tribunale, sulla base della ritenuta insussistenza di urgenti esigenze cautelari, di annullare la detta ordinanza e disporre la liberazione del soggetto nei cui confronti essa è stata applicata. (Nello stesso senso, Cass.VI, 15 gennaio - 5 febbraio 2007 n. 4618, PM in proc. Micoli, non mass.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)