Sez. 6, Sentenza n. 6858 del 17/01/2007 Cc. (dep. 16/02/2007) Rv. 235629 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Riconosciuta incompetenza del giudice che ha disposto l'applicazione della misura cautelare - Potere del tribunale del riesame di annullare la misura per ritenuta insussistenza di urgenti esigenze cautelari - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Il riconoscimento, da parte del tribunale del riesame, dell'incompetenza del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, non comporta la possibilità, per lo stesso tribunale, sulla base della ritenuta insussistenza di urgenti esigenze cautelari, di annullare la detta ordinanza e disporre la liberazione del soggetto nei cui confronti essa è stata applicata. (Nello stesso senso, Cass.VI, 15 gennaio - 5 febbraio 2007 n. 4618, PM in proc. Micoli, non mass.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)