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Sez. L, Sentenza n. 588 del 29/01/1986 (Rv. 444160 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI IN SECONDO GRADO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ADESIONE DEL GIUDICE O DISSENSO RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE - ESERCIZIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444160-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI IN SECONDO GRADO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ADESIONE DEL GIUDICE O DISSENSO RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE - ESERCIZIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno indotto al suo giudizio. (V 7476/83, mass n 432092; (V 4943/78, mass n 394671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)