Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 01/08/1996 (Rv. 498928 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Opposizione - Morte e successivo fallimento del creditore esecutante - Riassunzione del giudizio di opposizione nei confronti della curatela fallimentare - Competenza del tribunale fallimentare - Insussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione all'esecuzione mobiliare eseguita presso un terzo, ed il creditore opposto deceda e venga successivamente dichiarato fallito, cosicché il giudizio stesso venga riassunto nei confronti della curatela fallimentare, la competenza a decidere di tale opposizione non spetta funzionalmente al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Nella specie, infatti, non ricorre né l'applicabilità dell'art. 51 legge fall. (in quanto oggetto dell'esecuzione non erano beni compresi nel patrimonio del fallito acquisiti al fallimento, ma beni appartenenti a terzi), né dell'art. 24 legge fall. (trattandosi di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)