Sez. L, Sentenza n. 13453 del 02/12/1999 (Rv. 531778 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Infortunio da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro - Riferimento all'attitudine ridotta per effetto delle preesistenti inabilità - Calcolo relativo - Modalità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
A norma dell'art. 79 T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportato non alla normale attitudine al lavoro, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità; tale rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa ed il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio (o la malattia di natura lavorativa).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)