Sez. L, Sentenza n. 11703 del 30/07/2003 (Rv. 565527 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro - Grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro - Valutazione - Criteri - Inabilità preesistenti incidenti sullo stesso apparato anatomo - funzionale - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
A norma dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli, senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo - funzionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)