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Sez. 5, Sentenza n. 1276 del 17/12/2002 Cc. (dep. 14/01/2003) Rv. 223436 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Elementi e documenti acquisiti dal P.M. prima della richiesta della misura - Omessa presentazione al g.i.p. - Udienza innanzi al tribunale del riesame - Esibizione - Possibilità- Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223436-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il P.M. può produrre al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., anche gli elementi e documenti a carico dell'indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. (Nell'occasione la Corte ha rilevato, in ordine all'esercizio della facoltà del p.m. di modificare, in sede di riesame, l'iniziale piattaforma conoscitiva con la produzione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che la stessa potrà riguardare tanto elementi nuovi che preesistenti, ovvero elementi diversi rispetto a quelli in precedenza depositati e, in quanto tali, nella disponibilità della difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)