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Sez. 1, Sentenza n. 4537 del 21/05/1997 (Rv. 504585 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Assenza di stima amministrativa dell'indennità, o stima provvisoria - Domanda giudiziale di riconoscimento e di liquidazione dell'indennità - Ammissibilità - Presupposto - Avvenuta emissione del decreto di esproprio - Necessità - Profili di incostituzionalità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504585-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

L'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990) accorda la facoltà di domandare giudizialmente il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di espropriazione, pure in assenza della stima amministrativa dell'indennità medesima, ovvero in presenza di stima soltanto provvisoria, alla condizione che sia stato emesso il decreto espropriativo, il quale segna la nascita del credito, e non anche, pertanto, in assenza di tale atto. Questo principio manifestamente non espone la predetta norma a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, atteso che le posizioni del privato, per l'eventualità in cui il credito indennitario non insorga a causa dell'indebito ritardo della Amministrazione nell'emanazione dell'indicato decreto, trovano autonoma tutela nelle azioni restitutorie o risarcitorie esperibili per denunciare il protrarsi dell'occupazione senza titolo del bene o la sua definitiva acquisizione nella realizzazione dell'opera pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 21/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)