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Sez. 2, Sentenza n. 6326 del 28/10/1986 (Rv. 448547 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - FORMA.*
Stato
decisa il 1986-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448547-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - FORMA.*

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore - che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini - non è soggetto a una Forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi. (V 2543/82, mass n 420411; (Conf 5214/80, mass n 409042).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)