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Sez. 2, Sentenza n. 2543 del 24/04/1982 (Rv. 420411 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - FORMA - "PER FACTA CONCLUDENTIA" - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420411-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - FORMA - "PER FACTA CONCLUDENTIA" - SUFFICIENZA.*

Il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore - che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ, esime il compratore dalla necessità della denuncia - può avvenire anche per facta concludentia, tra cui senz'altro rientra il comportamento del venditore il quale si dichiari disposto a sostituire il materiale che eventualmente risulti difettoso. (V 3907/81, mass n 414572; (V 87/79, mass n 396130; (V 5730/77, mass n 389257).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)