Sez. 2, Sentenza n. 5214 del 10/09/1980 (Rv. 409042 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - REQUISITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - REQUISITI.*
Per il riconoscimento, da parte del venditore, del vizio della cosa venduta - che, ai sensi del secondo comma dell'art 1495 cod civ, esonera il compratore dalla denuncia prevista dal primo comma della stessa norma a pena di decadenza dal diritto di garanzia - e sufficiente che il venditore ammetta che la cosa presenta una caratteristica, a qualunque causa riconducibile, potenzialmente pregiudizievole dal punto di vista economico o funzionale e non occorre l'ulteriore riconoscimento, da parte del venditore medesimo, della sua responsabilita o colpa in ordine a detto vizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)