Sez. 6, Sentenza n. 1331 del 25/03/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 209308 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Rilascio al difensore di copia degli atti depositati in cancelleria unitamente alla ordinanza applicativa della misura cautelare - Ritardo - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - È tale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI
In tema di diritto del difensore di ottenere copia degli atti depositati in cancelleria insieme all'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, a norma dell'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., il tardivo rilascio della copia costituisce una mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge al riguardo alcuna nullità o altra sanzione processuale. La parte, d'altro canto, è sempre in condizione di potere esercitare il diritto di difesa prendendo conoscenza diretta e personale in cancelleria degli atti ivi depositati. (Fattispecie in cui la copia degli atti era stata rilasciata solo cinque giorni prima dell'udienza fissata per il riesame). (Vedi Corte cost., sent. n. 192 del 24 giugno 1997).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)