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Sez. 1, Sentenza n. 3899 del 03/06/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205348 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere | Deposito successivo all'interrogatorio dell'indagato - Nullità dell'ordinanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205348-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere

Non costituisce motivo di nullità dell'ordinanza dispositiva di misura cautelare la circostanza che essa sia stata depositata per il difensore dopo l'interrogatorio dell'indagato, sia perché una siffatta nullità non è prevista espressamente, sia perché una copia del provvedimento viene consegnata, all'atto dell'esecuzione, all'indagato, per cui il difensore è posto in grado di prendere visione dell'ordinanza prima dell'interrogatorio, anche in mancanza dell'avviso di deposito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)