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Sez. 2, Sentenza n. 53675 del 10/12/2014 Cc. (dep. 23/12/2014) Rv. 261621 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Partecipazione ad una associazione mafiosa tramite l'esercizio di cariche o uffici pubblici - Presunzione di pericolosità - Sussistenza - Limiti - Prova contraria - Oggetto - Cessazione dalla carica o dall'ufficio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261621-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari nei confronti di soggetti indagati di partecipazione ad associazione mafiosa, in assenza di elementi da cui risulti l'avvenuto recesso volontario dal sodalizio, la valutazione prognostica sfavorevole prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non è vinta dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, in considerazione delle accertate capacità relazionali che egli, ricoprendo le precedenti cariche (nella fattispecie prima di consigliere provinciale e poi di sindaco), aveva intrecciato nel mondo della politica e dell'amministrazione pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)