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Sez. 5, Sentenza n. 48285 del 12/07/2016 Cc. (dep. 16/11/2016) Rv. 268413 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Esigenze cautelari - Fatti successivi alla novella di cui alla legge n. 47 del 2015 - Soggetto indagato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere - Sussistenza - Superamento - Indici - Mancato superamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268413-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di esigenze cautelari, anche dopo la novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa sussiste la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, superabile unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale; sicchè, nell'ipotesi di mancato superamento di detta presunzione, non è consentita l'applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore.

Riferimenti normativi: Legge 16/04/2015 num. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)