diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10724 del 07/11/1990 (Rv. 469685 - 01)

MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE - DISCIPLINA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DETERMINAZIONE - ART. 21 LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 2 MAGGIO 1978 N. 13 - ABROGAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469685-01

MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE - DISCIPLINA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DETERMINAZIONE - ART. 21 LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 2 MAGGIO 1978 N. 13 - ABROGAZIONE.*

Con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni in materia di cave e torbiere, l'art. 21 della legge della regione Emilia-Romagna 2 maggio 1978 n. 13, circa la delega alla giunta regionale della fissazione dei limiti minimi e massimi e l'insindacabilità delle relative determinazioni nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, è stato abrogato, a norma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, con l'entrata in vigore della legge statale 24 novembre 1981 n. 689, alla stregua del contrasto con i principi posti dagli artt. 10, 11 e 23 di quest'ultima legge, i quali trovano immediata applicazione anche in ambito locale, fino a quando il legislatore regionale non emani altra disciplina (in conformità con i principi stessi). (V 4872/88, mass n 459695).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 02/05/1978 num. 13 art. 21 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)