Sez. 3, Sentenza n. 2276 del 04/03/1988 (Rv. 458081 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI E INNOVAZIONI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - ESTENSIONE - LIMITI - DISPOSIZIONE EX ART. 16 LEGGE N. 203 DEL 1982 - PORTATA - FASE ANTERIORE ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO O TRASFORMAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI E INNOVAZIONI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - ESTENSIONE - LIMITI - DISPOSIZIONE EX ART. 16 LEGGE N. 203 DEL 1982 - PORTATA - FASE ANTERIORE ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO O TRASFORMAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.*
In materia di contratti agrari, la disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 203 del 1982, che pone a carico della parte che intenda eseguire opere di miglioramento o trasformazione del fondo una serie di formalità dirette a raggiungere un accordo con l'intervento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle associazioni professionali nelle ipotesi di contrasto tra concedente ed affittuario, trova applicazione soltanto nella fase anteriore all'esecuzione delle opere e non quando il giudizio al loro riguardo sia stato instaurato, avendo lo scopo di prevenzione del contenzioso giudiziario già assolto nella previgente normativa dall'art. 11 della legge n. 11 del 1971. (V 7836/87, mass n 455649; (V 3687/82, mass n 421659).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)