Sez. 6, Sentenza n. 2216 del 27/01/1982 Ud. (dep. 03/03/1982) Rv. 152581 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DIFFERENZA - DIFESA E DIFENSORI - APPLICAZIONI DELLE GARANZIE PREVISTE DAGLI ARTT. 225, 304 BIS, TER, QUATER COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DIFFERENZA - DIFESA E DIFENSORI - APPLICAZIONI DELLE GARANZIE PREVISTE DAGLI ARTT. 225, 304 BIS, TER, QUATER COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato agli organi di polizia non sono equiparabili alle risposte date in Sede di interrogatorio. Per la loro validità, pertanto, non è richiesta l'osservanza delle garanzie previste dagli artt. 225, 304 bis e seguenti del cod. proc. penale. (Conf mass n 146460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)