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Sez. 3, Sentenza n. 10197 del 03/08/2000 (Rv. 539126 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE - IN GENERE | Chiamato non possessore dei beni ereditari - Legittimazione passiva nelle azioni relative al "de cuius" - Esclusione - Citazione in giudizio - Costituzione al solo fine di far valere il difetto di legittimazione - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539126-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE - IN GENERE

Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 cod. civ. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti non è possibile né proseguire il giudizio instaurato nei confronti del "de cuius", né agire ex novo; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione, il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione intesa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 486

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)