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Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 20/12/1974 (Rv. 373053 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - NORMATIVA DELL'ART 1137 COD CIV - OBBLIGATORIETA - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373053-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - NORMATIVA DELL'ART 1137 COD CIV - OBBLIGATORIETA - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art 1137 cod civ sull'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini riguarda solo le deliberazioni annullabili, in quanto inficiate da vizi formali (violazione delle prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione e di informazione dell'assemblea); da eccesso di potere o da incompetenza (nel senso che invadano il campo riservato all'amministratore) e non anche le deliberazioni nulle, quali sono quelle affette da vizi relativi alla regolarita della Costituzione dell'assemblea, quelle che, in prima ed in seconda convocazione, siano state prese senza il previo invito di tutti i condomini e con maggioranze inferiori alle prescritte, ovvero quelle che siano prive degli elementi essenziali o abbiano un oggetto impossibile, illecito o contrario a norme imperative. (nella specie, e stata ritenuta nulla la deliberazione dell'assemblea che aveva autorizzato due condomini a sottrarre all'uso comune l'andito annesso al pianerottolo su cui si aprivano le porte d'ingresso dei rispettivi appartamenti). (V 1079'73, mass n 363552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)