Sez. 2, Sentenza n. 535 del 12/12/2008 Cc. (dep. 09/01/2009) Rv. 242721 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Mancato avviso al difensore di fiducia - Assistenza da parte del difensore di ufficio - Accettazione da parte dell'imputato - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE
In tema di interrogatorio conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora, omesso l'avviso al difensore di fiducia dell'indagato, quest'ultimo accetti di essere assistito da un difensore d'ufficio, la nullità derivante dalla suddetta omissione, qualificabile come "intermedia", è da ritenere sanata, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen. (essendo la parte presente e dovendosi considerare la difesa d'ufficio come effettiva e non puramente formale), se non eccepita prima che l'atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)