diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 47374 del 06/10/2014 Cc. (dep. 17/11/2014) Rv. 261007 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Mancato avviso al difensore di fiducia - Accettazione da parte dell'indagato dell'assistenza di difensore d'ufficio - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Anche in caso di nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto dell'indagato - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261007-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio e questi non la eccepisca; tale principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)