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Sez. 1, Sentenza n. 46898 del 22/09/2003 Cc. (dep. 05/12/2003) Rv. 226449 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Mancato avviso al difensore di fiducia - Accettazione, da parte dell'indagato, dell'assistenza di un difensore d'ufficio - Sanatoria della nullità.
Stato
decisa il 2003-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226449-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora, essendo stato omesso l'avviso al difensore di fiducia dell'indagato, questi accetti di essere assistito, nell'espletamento dell'atto, da un difensore d'ufficio, la nullità derivante dalla suddetta omissione, qualificabile come "intermedia", è da ritenere sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p. (essendo la parte presente e dovendosi considerare la difesa d'ufficio come effettiva e non puramente formale), se non eccepita prima che l'atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)