Sez. 6, Sentenza n. 843 del 08/03/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201441 - 01
Atti processuali - Traduzione degli atti - In genere | Imputato alloglotta - Ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen. - Traduzione - Necessità - Ragioni.
Atti processuali - Traduzione degli atti - In genere
In virtù della norma di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nella lettura fornitane dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1993, n. 10, tra gli atti indirizzati all'imputato alloglotta, dei quali occorre assicurare la traduzione nella lingua a lui nota, deve comprendersi anche l'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod.proc.pen.. (Nell'occasione la Corte ha precisato che, essendo legislativamente prevista per l'interessato la possibilità di provocare un controllo sulla legittimità del titolo esecutivo, è necessario assicurare a colui che ignora la lingua italiana la comprensione degli atti volti a realizzare la pretesa punitiva dello Stato, affinché possa utilizzare le garanzie tipiche della giurisdizione anche in tale momento del procedimento a suo carico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)