Sez. 1, Sentenza n. 25688 del 20/05/2004 Cc. (dep. 08/06/2004) Rv. 228143 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Ordine di esecuzione della pena detentiva - Traduzione in lingua nota al condannato straniero che non comprenda la lingua italiana - Necessità - Eccezione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero nei confronti dello straniero alloglotta deve essere tradotto, a pena di nullità, in lingua a lui nota, a meno che non risulti dagli atti del procedimento che egli comprendesse la lingua italiana, circostanza che si deve presumere qualora da tali atti si rilevi che il soggetto si è sempre reso conto della portata dell'accusa, contrapponendovi un'adeguata difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)