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Sez. 1, Sentenza n. 25688 del 20/05/2004 Cc. (dep. 08/06/2004) Rv. 228143 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Ordine di esecuzione della pena detentiva - Traduzione in lingua nota al condannato straniero che non comprenda la lingua italiana - Necessità - Eccezione.
Stato
decisa il 2004-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228143-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero nei confronti dello straniero alloglotta deve essere tradotto, a pena di nullità, in lingua a lui nota, a meno che non risulti dagli atti del procedimento che egli comprendesse la lingua italiana, circostanza che si deve presumere qualora da tali atti si rilevi che il soggetto si è sempre reso conto della portata dell'accusa, contrapponendovi un'adeguata difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)