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Sez. 1, Sentenza n. 8825 del 09/10/1996 (Rv. 500010 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - PER MANCANZA DI PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE | Vitalizio improprio, o alimentare o di assistenza - Nozione - Differenza dalla rendita vitalizia - Conseguenze - Disciplina ex art. 1878 cod. civ. - Esclusione - Norme in generale sulla risoluzione del contratto - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500010-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - PER MANCANZA DI PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE

Il contratto con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo (del trasferimento di un bene o) della cessione di un capitale, a fornire all'altra prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita (cosiddetto vitalizio improprio, o alimentare o di assistenza) va qualificato come negozio atipico, che è solo altamente affine a quello di rendita vitalizia disciplinato dal codice civile, presentando uno schema causale autonomo rispetto a quest'ultimo contratto, in quanto, con esso, un soggetto incapace di provvedere da sè ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita, ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale, non la semplice dazione periodica di denaro o di cose fungibili, bensì il diretto soddisfacimento, mediante l'attività personale della controparte, di esigenze di varia natura, concernenti vitto, alloggio, pulizia, cure mediche e simili. Ne consegue che all'indicato contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le suddette peculiarità, né è applicabile, in particolare, l'art. 1878 cod. civ., il quale - negando ingresso al generale rimedio risolutorio in caso di mancato pagamento di rate o di rendite scadute - esprime una "ratio" non riferibile al negozio atipico di assistenza, nel quale la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni infungibili dedotte in contratto priva il beneficiario di mezzi di sussistenza o dell'assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi, rendendo, così applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)