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Sez. 2, Sentenza n. 1019 del 30/01/1992 (Rv. 475514 - 01)

Rendita vitalizia (contratto di) - In genere | Contratto implicante l'obbligo di una parte di prestare all'altra, per tutta la durata della vita di quest'ultima, servizi, assistenza e cure mediche contro la cessione di un immobile - Natura - Differenza rispetto alla rendita vitalizia - Disciplina applicabile - Risoluzione ex art. 1878 cod. civ., per il mancato pagamento di rate scadute - Inapplicabilità - Azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. per l' inadempienza della parte agli obblighi assunti - Applicabilità.
Stato
decisa il 1992-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475514-01

Rendita vitalizia (contratto di) - In genere

Il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra, per tutta la durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico, il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per lo "intuitus personae" che determina la scelta dell'obbligato, nonché per l'infungibilità delle prestazioni (consistenti in un "facere", invece che in un "dare", come nel vitalizio tipico). Ne consegue che all'indicato contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le suddette peculiarità, né è applicabile, in particolare, l'art. 1878 cod. civ., il quale nell'escludere la risoluzione del rapporto nel caso di mancato pagamento di rate scadute, si riferisce a prestazioni di solo dare, frazionabili, fungibili e suscettibili di coercizione, sicché, non operando la deroga ex art. 1878 cit. alla disciplina ordinaria della materia contrattuale, a fronte dell'inadempienza di detta parte agli indicati obblighi è ammissibile l'azione di risoluzione secondo i criteri generali fissati dall'art. 1453 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)