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Sez. 2, Sentenza n. 2921 del 18/10/1974 (Rv. 371357 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - ACCERTAMENTO (AZIONE DI) - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'USUCAPIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - ECCEZIONE - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE FONDATA SU TALE PRESUPPOSTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371357-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - ACCERTAMENTO (AZIONE DI) - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'USUCAPIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - ECCEZIONE - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE FONDATA SU TALE PRESUPPOSTO - IRRILEVANZA.*

In un giudizio di revindica o di accertamento della proprieta si deve ritenere proposta una mera eccezione e non una domanda riconvenzionale se il convenuto nelle sue difese si limita a chiedere l'accertamento di una situazione giuridica (quale l'avvenuta usucapione) incompatibile con la pretesa dell'attore; in questo caso il giudice non puo esimersi dal procedere all'accertamento chiesto dal convenuto al fine specifico di stabilire la fondatezza della domanda dell'attore, e cio anche se il convenuto abbia ritenuto di collegare a detto accertamento una domanda riconvenzionale per qualsiasi verso inammissibile. (V 2088'71, mass n 352773).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)