Sez. 2, Sentenza n. 22552 del 23/10/2009 (Rv. 610633 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Azione per il rispetto delle distanze legali nelle costruzioni - Eccezione riconvenzionale di usucapione della contraria servitù - Dovere del giudice di esaminarla, anche nel caso di ulteriore proposizione da parte dello stesso deducente di domanda riconvenzionale di usucapione dichiarata inammissibile - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE
Nel caso in cui il convenuto nel giudizio per il rispetto delle distanze legali nelle costruzioni abbia eccepito in via riconvenzionale l'usucapione della contraria servitù, allo scopo di far respingere la pretesa attorea, il giudice non può esimersi dal procedere al suo accertamento, anche se il deducente abbia altresì collegato a detto accertamento una domanda riconvenzionale di usucapione che, per qualsiasi ragione, sia dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)