Sez. 1, Sentenza n. 2609 del 20/04/1985 (Rv. 440407 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - INAPPELLABILITÀ DELLA SENTENZA RESA DAL PRETORE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FISSATI DAGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - INAPPELLABILITÀ DELLA SENTENZA RESA DAL PRETORE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FISSATI DAGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
L'inappellabilità della sentenza resa dal pretore in Sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della legge 3 maggio 1967 n. 317, manifestamente non implica violazione dei principi fissati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che la regola generale del doppio grado di giurisdizione non ha Rilevanza costituzionalmente garantita, e può essere derogata dal legislatore ordinario, in relazione ad obiettive esigenze di celerità che caratterizzano determinate materie, senza che ciò implichi pregiudizio per il diritto di difesa. (V 5312/83, mass n 430219; (V 1305/81, mass n 411904).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)