Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 09/03/1981 (Rv. 411904 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - CONVERSIONE DELLA DOMANDA RISARCITORIA IN DOMANDA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE DISPOSTA AI SENSI DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - DEVOLUZIONE DELL'INTERA CONTROVERSIA ALLA CORTE D'APPELLO IN UNICO GRADO - CONTRASTO DEGLI ARTT 19 E 20 DELLA LEGGE CITATA CON GLI ARTT 3 E 24 COST - INSUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - CONVERSIONE DELLA DOMANDA RISARCITORIA IN DOMANDA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE DISPOSTA AI SENSI DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - DEVOLUZIONE DELL'INTERA CONTROVERSIA ALLA CORTE D'APPELLO IN UNICO GRADO - CONTRASTO DEGLI ARTT 19 E 20 DELLA LEGGE CITATA CON GLI ARTT 3 E 24 COST - INSUSSISTENZA.*
Nel corso del giudizio promosso dal proprietario di un fondo davanti al tribunale, per il risarcimento dei danni conseguenti allo illegittimo protrarsi oltre il biennio dell'occupazione temporanea e d'urgenza, la conversione della domanda risarcitoria in domanda di opposizione alla stima, che si verifica automaticamente per effetto della sopravvenienza del decreto di espropriazione, anche quando l'attore, non contestando i presupposti di tale conversione bensi soltanto i criteri determinativi dello indennizzo e quelli attributivi della Competenza per la relativa opposizione alla stima, insista, previa disapplicazione dei provvedimenti ablatori, nelle richieste risarcitorie, comporta, in ipotesi di espropriazione decretata ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n 865, la devoluzione a norma dell'art 34 cod proc civ dell'intera controversia in unico grado alla Corte d'appello, in applicazione dei criteri di Competenza per materia fissati dagli artt 19 e 20 della citata legge (che manifestamente non si pongono in contrasto con i precedenti di cui agli artt 3 e 24 della Costituzione), e tenuto conto del carattere connesso e logicamente subordinato delle questioni risarcitorie rispetto a quelle inerenti alla stima dell'indennita espropriativa.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)