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Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 21/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161474 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161474-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - CONDIZIONI.*

La rinnovazione del dibattimento costituisce potere discrezionale del giudice di appello, che lo esercita alla stregua della valutazione complessiva delle risultanze processuali. (Conf mass n 154452; (Conf mass n 153989; (Conf mass n 151564).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)