Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 21/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161474 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - CONDIZIONI.*
La rinnovazione del dibattimento costituisce potere discrezionale del giudice di appello, che lo esercita alla stregua della valutazione complessiva delle risultanze processuali. (Conf mass n 154452; (Conf mass n 153989; (Conf mass n 151564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)