Sez. 1, Sentenza n. 7370 del 19/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154758 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
La decisione del giudice di merito, che neghi l'espletamento di una perizia psichiatrica richiesta per l'imputato in Mancanza di documentazione e sintomatologia adeguate e sulla sola scorta di modalità del fatto prive di indicazioni particolari sui disturbi della personalità e comunque non riconducibili ad una infermità mentale, è insindacabile in Sede di legittimità. (V mass n 148067; (V mass n 153329; (Conf mass n 149509).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)