Sez. 1, Sentenza n. 6234 del 22/05/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149509 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ - LIMITI DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ - LIMITI DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ.*
L'indagine sullo stato di mente dell'imputato può essere disposta nel dibattimento soltanto se sia resa necessaria da gravi e fondati indizi ed il giudizio sulla sussistenza di indizi con tali requisiti spetta unicamente al giudice di merito e non è sindacabile in Sede di legittimità, qualora sia sorretto da congrua e logica motivazione. (Conf. Mass. N. 144054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)