Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 03/02/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165044 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERE DEL GIUDICE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERE DEL GIUDICE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il giudizio sulla esistenza o meno di gravi e fondati indizi idonei a rendere necessaria la perizia psichiatrica in dibattimento è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione. (Conf mass n 154758; (Conf mass n 149509).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)