Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 10/03/1988 (Rv. 458164 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - ENTE PROPRIETARIO DI AMBULATORIO - MANUTENZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SANITARI CHE LA UTILIZZANO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - ENTE PROPRIETARIO DI AMBULATORIO - MANUTENZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SANITARI CHE LA UTILIZZANO.*
L'ente proprietario di un ambulatorio (nella specie, l'INAM), che provveda alla manutenzione ed alla verifica (degli impianti e) delle relative attrezzature, ne risponde a titolo di custode a norma dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti dei sanitari che le utilizzano per l'espletamento della loro attività professionale in loco. Pertanto ove non risulti un uso scorretto delle medesime e ne sia ignota la causa dell'evento dannoso di cui sia rimasto vittima il sanitario che le abbia utilizzate, incombe sull'ente, per liberarsi della responsabilità a suo carico, la prova del caso fortuito. (V 2619/83, mass n 427500; (V 1897/83, mass n 426746; (V 365/82, mass n 418062).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)