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Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 14/04/1983 (Rv. 427500 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE PER IL DANNO PROVOCATO DALLA COSA CUSTODIA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427500-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE PER IL DANNO PROVOCATO DALLA COSA CUSTODIA - PRESUPPOSTI.*

Il regime della responsabilità stabilito dell'art. 2051 cod. civ. presuppone che sia stata direttamente la cosa in custodia a cagionare l'evento dannoso, nel senso che questo sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa stessa (suscettibile per sua natura di produrre danno) ovvero dall'insorgere in essa di un agente dannoso ancorché provocato da elementi provenienti dall'esterno, che - al di fuori del mero collegamento spaziale - si inserisca nella struttura della cosa stessa in modo da alternarne la natura ed il comportamento, sì da provocarne un'intrinseca attitudine lesiva. (Conf 520/80, mass n 403906; (Conf 5394/79, mass n 401981).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)