Sez. U, Sentenza n. 9949 del 12/04/2024 (Rv. 670759-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Natura - Conseguenze - Indicazione specifica dei motivi - Necessità - Successiva proposizione di ulteriori motivi - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l'atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d'ufficio.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)