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Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 - Applicabilità - Differenze precettive rispetto all'art. 342 c.p.c.
Stato
decisa il 2019-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656492-02

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina deve contenere, a norma dell'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, l'enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, ma non soggiace al disposto dell'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello; invero, mentre ai fini del rispetto dell'art. 342 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, affinché sia rispettato il precetto di cui al cit. art. 59 è invece sufficiente che il ricorso al Consiglio Nazionale Forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento impugnato, in modo che resti individuato il "thema decidendum" sottoposto all'esame del giudice disciplinare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)