Sez. 1, Sentenza n. 10150 del 04/05/1979 Ud. (dep. 29/11/1979) Rv. 143525 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA - ELEMENTI COSTITUTIVI: QUANTITA O QUALITA DELLE ARMI - SUSSISTENZA DEI PREDETTI ELEMENTI - OBBLIGO DELLA CONCESSIONE DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA - ELEMENTI COSTITUTIVI: QUANTITA O QUALITA DELLE ARMI - SUSSISTENZA DEI PREDETTI ELEMENTI - OBBLIGO DELLA CONCESSIONE DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
La circostanza attenuante speciale della 'lieve entita del fattò prevista dall'art 5 della legge n 895 del 1967 sul controllo delle armi, va desunta dai criteri della 'quantità o 'qualità delle armi e non da altri elementi, quali, ad esempio, la posizione soggettiva del reo per i suoi precedenti penali. La sua applicazione e, tuttavia, discrezionale da parte del giudice nel senso che lo stesso, pur in presenza dei predetti elementi costitutivi, valutate le peculiari circostanze del caso secondo i criteri fissati dallo art 133 del codice penale, ha facolta di non applicare la attenuante, con l'Obbligo, naturalmente, di fornire una congrua valutazione. (V mass nn 140691, 138774, 137471).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)