Sez. 1, Sentenza n. 11053 del 02/04/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156254 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PROCEDIMENTO VALUTATIVO.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PROCEDIMENTO VALUTATIVO.*
Il giudice nell'applicare o meno l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 deve dapprima iniziare l'accertamento sulla quantità o qualità delle armi che singolarmente non escludono la lieve entità del fatto. A tale accertamento, se positivo per l'imputato, deve seguire la valutazione della sua incidenza sul fatto, oggetto dell'imputazione, che può essere ritenuto di lieve o non lieve entità a causa delle altre diverse sue componenti oggettive e soggettive. (V mass n 153620; (V mass n 151336; (V mass n 146399; (V mass n 143813; (V mass n 143525).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)