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Sez. L, Sentenza n. 3941 del 09/07/1979 (Rv. 400404 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1979-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400404-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - DIFFERENZE.*

Le mansioni di operaio e quelle di impiegato d'ordine, pur potendo queste ultime concretarsi anche in attivita materiali (non manuale, ma strettamente esecutive) e le prime anche in attivita intellettive (ma non integrative o sostitutive di quelle dello imprenditore), ed essendo entrambe svolte in attuazione delle direttive altrui, senza possibilita di iniziativa e sotto il controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore, sono distinte, perche quelle di impiegato si configurano quando l'opera del lavoratore inerisce al processo organizzativo tecnico-amministrativo dell'impresa, rientrando nell'ambito, ampiamente inteso, di impulso e promozione della stessa e rivestendo un carattere di cooperazione, sia pur lata, all'attivita dell'imprenditore, mentre quelle di operaio sono ravvisabili quando attengono al solo processo produttivo, in quanto concretantisi in un generico apporto alla funzionalita esterna dell'impresa nel perseguimento del proprio risultato produttivo. (V 1640/73, mass n 364520; (V 2275/72, mass n 359614; (Conf 3388/76, mass n 382172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)