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Sez. 2, Sentenza n. 2344 del 28/06/1969 (Rv. 341770 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - CASSE MUTUE AZIENDALI ED ENTI DI ASSISTENZA PER LE MALATTIE DEI LAVORATORI PREVISTI DALLA LEGGE N.138 DEL 1943 - FUSIONE CON L'INAM - DECORRENZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341770-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - CASSE MUTUE AZIENDALI ED ENTI DI ASSISTENZA PER LE MALATTIE DEI LAVORATORI PREVISTI DALLA LEGGE N.138 DEL 1943 - FUSIONE CON L'INAM - DECORRENZA - EFFETTI.*

La fusione, nello INAM, in attuazione dell'art. 38, della legge 11 gennaio 1943, n.138, delle casse mutue aziendali e di altri enti di assistenza per le malattie dei lavoratori ebbe giuridico effetto nel giorno 1 giugno 1943, indicato nell'art. 1 del RD 6 maggio 1943, n.400. In conseguenza di tale fusione e nella data suindicata le suddette casse e gli altri enti di assistenza incorporati nello INAM cessarono, pertanto, di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, estinguendosi per volonta imperativa di legge e succedendo ad essi l' istituto assistenziale in tutte le loro situazioni giuridiche attive e passive. In tal modo, l'unico soggetto giuridico rimasto in vita dopo il primo giugno 1943, e lo INAM e, quindi, esso - se non ha successivamente compiuto le operazioni amministrative e contabili necessarie per il materiale passaggio all' istituto delle strutture organizzative degli uffici, dei beni e di ogni altra cosa inerente alle situazioni e ai rapporti giuridici trasmessi, lasciando che quegli enti, gia soppressi di diritto, continuassero ad agire di fatto - non puo far rivivere come soggetti giuridici da se distinti gli enti stessi, gia dissoltisi ed immedesimatisi con esso e divenuti, pertanto, semplici suoi organi od uffici. Conseguentemente, ogni atto di questi ultimi e direttamente riferibile allo INAM, ed il pagamento dei contributi ad essi effettuato dai datori di lavoro ha efficacia liberatoria nei confronti dell' istituto. (V. 1374-66, massima n.322727 3153-59 2028-59).*

Riferimenti normativi: Legge 06/05/1943 num. 400 art. 1, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)