Sez. L, Sentenza n. 1655 del 26/02/1985 (Rv. 439629 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - GARANZIA PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE AD UN LAVORATORE SUBORDINATO - TERMINE DI SCADENZA EX ART. 1957 COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - GARANZIA PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE AD UN LAVORATORE SUBORDINATO - TERMINE DI SCADENZA EX ART. 1957 COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE.*
Nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica (come quella avente ad oggetto la corresponsione della retribuzione spettante mensilmente al lavoratore subordinato), il termine di scadenza, agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., è quello in cui debbono eseguirsi le singole prestazioni e non quello di conclusione dell'intero rapporto, come invece si verifica quando la divisione in rate costituisca solo una modalità per agevolare una delle parti. (V 4111/80, mass n 407237; (V 398/75, mass n 373646).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)