Sez. L, Sentenza n. 1905 del 27/03/1982 (Rv. 419746 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITÀ - DOMANDA DI REVISIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITÀ - DOMANDA DI REVISIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Il termine per proporre domanda di revisione della rendita in caso di aggravamento dell'infermità, per la quale vi sia stato riconoscimento di Invalidità permanente e provvedimento di concessione della rendita non è quello di cui all'art. 83 comma sesto del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, che riguarda la liquidazione della rendita nel caso di assicurato guarito senza postumi, bensì quello disciplinato dall'art. 137 dello stesso T.U. Che decorre non dalla data di cessazione dell'inabilità temporanea, ma da quella di concessione della rendita per Invalidità. (Conf. 5816/79, mass n 402472).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)