Sez. L, Sentenza n. 5816 del 10/11/1979 (Rv. 402472 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITA GIA RICONOSCIUTA - TERMINE PER PROPORRE LA DOMANDA DI REVISIONE - NORMATIVA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITA GIA RICONOSCIUTA - TERMINE PER PROPORRE LA DOMANDA DI REVISIONE - NORMATIVA APPLICABILE.*
Il termine per proporre domanda di revisione della rendita nel caso di aggravamento dell'infermita, per la quale vi sia stato riconoscimento di invalidita permanente e provvedimento di concessione della rendita, non e quello dell'art 83 comma sesto del tu 30 giugno 1965 n 1124, che riguarda la liquidazione della rendita nel caso di assicurato guarito senza postumi, bensi quello disciplinato dall'art 137 dello stesso tu ed esso decorre non dalla data dell'inabilita temporanea, ma da quella della concessione della rendita per invalidita.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)