Sez. L, Sentenza n. 4095 del 14/06/1983 (Rv. 429052 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITÀ - DOMANDA DI REVISIONE DELLA RENDITA - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART. 197 DEL TESTO UNICO N. 1124 DEL 1965 - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITÀ - DOMANDA DI REVISIONE DELLA RENDITA - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART. 197 DEL TESTO UNICO N. 1124 DEL 1965 - APPLICABILITÀ.*
Il termine per proporre domanda di revisione della rendita in caso di aggravamento dell'infermità, per la quale vi sia stato riconoscimento di Invalidità permanente e provvedimento di concessione della rendita, non è quello dell'art. 83, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1965 n. 1124, che riguarda la liquidazione della rendita nell'ipotesi di assicurato guarito senza postumi, bensì quello disciplinato dal successivo art. 137, che decorre non dalla data dell'inabilità temporanea, ma da quella della concessione della rendita per Invalidità. (Conf 1905/82, mass n 419746; (Conf 5816/79, mass n 402472).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)